STATUTO
Approvato all'unanimità dal II Congresso Nazionale
(Rimini, 8, 9, 10 gennaio 2010)
Preambolo. Gli scopi
del partito.
Di fronte alla barbarie del capitalismo, capace di offrire
all'umanità solo nuove guerre e miseria, razzismo, sfruttamento dell'uomo e
devastazione della natura, il compito fondamentale dei comunisti resta quello
espresso nel Manifesto del Partito comunista
di Marx ed Engels: guadagnare la maggioranza del proletariato, nel corso delle
sue lotte quotidiane, alla comprensione dell'impossibilità di riformare il
capitalismo e alla conseguente necessità di conquistare il potere politico
attraverso il rovesciamento dell'ordine borghese e la distruzione dei vecchi
rapporti di produzione. Solo l'instaurazione della dittatura del proletariato,
cioè la trasformazione dei lavoratori in classe dominante, potrà aprire una
strada di progresso per l'umanità che conduca infine all'eliminazione della
società divisa in classi e alla cancellazione di ogni forma di oppressione.
Il Partito di Alternativa Comunista (PdAC) opera alla
costruzione dell'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria: un partito
basato sull'indipendenza di classe dalla borghesia e dai suoi governi. Il PdAC mira
a riunire la parte più avanzata e cosciente del proletariato, a unificare gli
sforzi e le lotte delle masse lavoratrici, dei disoccupati, dei giovani e di
tutti gli oppressi; esso cerca di rappresentare nel presente di ogni movimento
il suo avvenire: la trasformazione socialista della società.
Il programma del Partito di Alternativa Comunista si fonda
sugli interessi storici del proletariato e sulla teoria e pratica del marxismo
che ha avuto la sua realizzazione nella rivoluzione d'Ottobre e nei primi anni
di vita dello Stato sovietico e dell'Internazionale Comunista, prima della
degenerazione stalinista. Il PdAC si considera erede di quella grande
esperienza e della battaglia dell'Opposizione bolscevica allo stalinismo per
difendere lo Stato operaio contro l'imperialismo e la restaurazione del
capitalismo.
Compito del PdAC è aggiornare il marxismo rivoluzionario
sviluppandolo sulle sue basi.
Il progetto comunista potrà realizzarsi solo attraverso un
percorso vittorioso di rivoluzioni socialiste a livello internazionale: per
questo il Partito di Alternativa Comunista si pone il compito della
rifondazione di un'Internazionale comunista basata sul marxismo rivoluzionario
odierno, cioè il trotskismo. Il PdAC è impegnato nel processo di raggruppamento
rivoluzionario nel mondo di tutte le organizzazioni d'avanguardia che, di là
dalle diverse provenienze, siano disponibili a convergere nella difesa e nella
riattualizzazione dei fondamenti politici, strategici e programmatici del
trotskismo per ricostruire la Quarta Internazionale, cioè un partito
rivoluzionario su scala mondiale. Per sviluppare questo lavoro il PdAC è membro
della Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale (Lit-Ci) di
cui costituisce la sezione italiana.
Art. 1 - I principi
politico- organizzativi. Il centralismo democratico.
1.1. I principi politico-organizzativi che informano
l'attività del Partito di Alternativa Comunista sono quelli elaborati dal
bolscevismo e successivamente assunti come norma per tutte le sezioni
dell'Internazionale Comunista diretta da Lenin e Trotsky.
Solo un partito di quadri militanti che miri a guadagnare
un'influenza sulla maggioranza politicamente attiva del proletariato; solo un
partito coeso, fortemente centralizzato e disciplinato può porsi il compito
storico di dirigere le masse contro la vecchia società borghese.
1.2. Il PdAC è retto dal principio del centralismo
democratico leninista, che implica una ampia discussione democratica
all'interno del partito nelle fasi di elaborazione delle scelte e una severa
disciplina nella loro applicazione tale da consentire che il partito si
presenti all'esterno in modo uniforme, con una completa unità nell'azione.
La discussione politica va intesa e praticata non come un
esercizio per l'affermazione individuale ma come passaggio indispensabile per
l'assunzione di scelte corrispondenti alle necessità del partito: scelte che
possono nascere solo da un'elaborazione realmente collettiva, che coinvolga
l'intero corpo militante.
Perché la discussione sia funzionale al partito inteso come
organizzazione di lotta, essa deve essere regolamentata secondo le necessità e
le possibilità che si danno in ogni circostanza: non essendo il centralismo
democratico una norma giuridica astratta ma una modalità per garantire
l'attuazione degli scopi rivoluzionari.
L'unità nell'azione è la condizione essenziale per
moltiplicare l'impatto e l'efficacia dell'azione del partito. Ogni istanza e
ogni militante (anche laddove siano in disaccordo con la maggioranza) sono
tenuti a difendere in qualsiasi ambito pubblico o esterno la linea del partito
e a conformarsi attivamente anche all'interno del partito a ogni direttiva
assunta dalle istanze competenti per consentire che le decisioni assunte siano
attuate.
1.3. Nel partito vige il principio di maggioranza: dopo la
fase della discussione, la minoranza si deve subordinare lealmente all'esito
della votazione.
Al contempo è tutelato il diritto della minoranza di
proseguire la battaglia politica interna, nei tempi e nei modi definiti dal
partito.
1.4. E' diritto di ogni militante, anche in fase non
congressuale, di costituirsi in tendenza interna (quando il disaccordo è su
singole questioni) o in frazione interna (quando il disaccordo è su aspetti
generali) per sostenere in modo organizzato, con altri militanti, una battaglia
politica tesa a modificare gli orientamenti della maggioranza.
1.5. Il percorso per la costituzione di una tendenza o
frazione è il seguente:
- annuncio al CC della volontà di costituzione di una
tendenza o frazione. Nel caso si faccia parte di un organismo dirigente (CC o
Cn) le posizioni o proposte vanno presentate in prima istanza in quella sede;
- riunione -convocata dal CC- dei militanti interessati a discutere
di una piattaforma di tendenza o frazione;
- elaborazione da parte degli interessati di una piattaforma
scritta di tendenza o frazione che sarà inviata dal CC a tutti i militanti
(eventualmente accompagnata, se il CC o il Cn lo riterranno necessario, da una
risposta della maggioranza dell'organismo dirigente);
- riunione -convocata dal CC- riservata ai militanti che
hanno deciso di aderire alla piattaforma e dunque di costituirsi in tendenza o
frazione che sarà costituita al conseguimento del quorum stabilito nel comma
successivo.
1.6. Per l'effettiva costituzione di una tendenza o frazione
è necessario che la piattaforma costitutiva di tale raggruppamento interno sia
sottoscritta da almeno 2 membri del CC o da almeno 6 membri del CN o da almeno il
10% dei militanti (provenienti da Sezioni di almeno tre regioni).
1.7. Di norma non è consentita la formazione di frazioni
pubbliche (cioè l'esplicitazione all'esterno del partito, in qualsivoglia
maniera, individuale o collettiva, di posizioni diverse da quelle assunte a
maggioranza). E' facoltà del partito, laddove se ne determini l'utilità o la
necessità (come estremo rimedio per mantenere un quadro unitario), di consentire
in determinate fasi anche il diritto di formazione di frazioni pubbliche. In quel
caso, le frazioni pubbliche possono esporre le proprie posizioni anche al di
fuori del partito, secondo le norme stabilite dal partito nel momento in cui
consente transitoriamente questo diritto; comunque disciplinandosi nell'azione.
1.8. A ogni minoranza sono garantite forme del dibattito e
mezzi tali da consentire a essa di diventare maggioranza: spazi nei bollettini
o circolari interni; adeguato tempo di illustrazione di posizioni diverse nelle
riunioni di ogni istanza del partito; la composizione delle delegazioni
congressuali e degli organismi dirigenti proporzionalmente al consenso
riportato da ogni tendenza nei congressi; la possibilità di riunirsi
separatamente (previa informazione agli organismi dirigenti).
1.9. Il partito cerca di incrementare, in ogni modo, la
presenza negli organismi dirigenti di operai e di giovani. Così pure compie
ogni sforzo per favorire la partecipazione delle compagne alle funzioni
dirigenti, contrastando attitudini sessiste.
Art. 2 - L'adesione al
partito.
2.1. E' membro del partito chi condivide il suo programma e
lo Statuto, presta regolare militanza nelle sue strutture, si uniforma alle
decisioni del partito e paga le quote.
2.2. Può ricevere la tessera di simpatizzante chi -pur
manifestando condivisione per la battaglia del partito- non risponda
all'insieme dei criteri definiti dal comma precedente.
E' compito del partito quello di tentare continuamente di
portare ogni simpatizzante alla militanza effettiva.
2.3. L'età minima per l'iscrizione è di 14 anni.
2.4. L'iscrizione (militante o simpatizzante) è votata dalla
assemblea plenaria della Sezione competente per territorialità (cioè quella
della città dove vive o lavora il richiedente) o, in sua assenza, direttamente
dal responsabile del Dipartimento Organizzazione.
L'iscrizione è valida solo dopo ratifica verbalizzata del
responsabile del Dipartimento Organizzazione, incaricato a tal compito dal CC,
a cui risponde.
2.5. Ogni nuovo militante è inizialmente candidato (tranne
eccezione approvata dal responsabile del Dipartimento Organizzazione).
La fase di candidatura (che non è prevista per i
simpatizzanti) dura sei mesi e serve al partito per verificare la reale
adesione del candidato ai criteri richiesti a ogni militante.
Il candidato ha gli stessi doveri del militante effettivo ma
non gode di diritti elettorali attivi e passivi, cioè non è eleggibile e il suo
voto ha valore consultivo.
Al termine dei sei mesi, l'assemblea della Sezione
competente, nella prima riunione utile, esprime con un voto la decisione sull'accettazione
del candidato come militante effettivo. Anche tale decisione è valida solo se ratificata
dal responsabile del Dipartimento Organizzazione.
2.6. La fusione con un'altra organizzazione deve essere
votata dal Congresso Nazionale; solo in caso che i militanti di detta
organizzazione non superino la quarta parte dei militanti del PdAC la fusione
può essere approvata dal Consiglio Nazionale.
Art. 3 - I diritti e i
doveri degli iscritti.
3.1. Ogni militante deve preoccuparsi di assicurare la
salvaguardia del partito, ponendo lo sviluppo del PdAC al di sopra di ogni
altra considerazione.
3.2. I doveri dei militanti effettivi e candidati sono:
a) rinnovare l'iscrizione secondo i tempi e le modalità
decisi dal Comitato Centrale.
Ogni militante che cambia luogo di lavoro o di residenza
deve preventivamente discuterne con la sua Sezione e informare le istanze
superiori interessate perché assicurino tempestivamente la sua collocazione;
b) partecipare regolarmente al lavoro politico e
organizzativo nella propria struttura di appartenenza.
Il militante che manca per tre riunioni consecutive senza
giustificarsi in tempo utile è espulso; salvo che abbia richiesto e ricevuto
dagli organismi della sezione un periodo di congedo (per un periodo massimo di
3 mesi) per gravi impedimenti. Durante il periodo di congedo il militante
conserva tutti gli altri obblighi statutari e ha il diritto di assistere alle
riunioni della propria Sezione senza esercitare diritti elettorali;
c) fare attività sindacale secondo le direttive del partito;
d) diffondere la propaganda e la stampa del partito;
e) rispettare le decisioni assunte dagli organismi del
partito, impegnandosi a difenderle lealmente in ogni ambito pubblico;
f) disciplinarsi alle direttive impartite dagli organismi superiori
e dai dirigenti;
g) pagare regolarmente le quote, secondo le modalità decise
dal Comitato Centrale.
L'iscritto non in regola col pagamento delle quote da mesi 3
è prima invitato a mettersi in regola e, ove non lo faccia entro 15 giorni, è
inderogabilmente dichiarato espulso dalla CCC (Commissione Centrale di
Controllo); salvo che abbia ricevuto dal tesoriere della Sezione -con decisione
ratificata dal Tesoriere nazionale- esenzione temporanea motivata da gravi
condizioni.
3.3. I diritti dei militanti effettivi e candidati sono:
a) ricevere la tessera (come membro effettivo o candidato)
secondo quando disposto dall'art. 2.
Il rinnovo annuale dell'iscrizione (e la conseguente
consegna della tessera) è atto dovuto, non sottoposto al giudizio dell'assemblea
della Sezione. In caso di violazione disciplinare dell'iscritto (o di mancato
pagamento della quota tessera o delle quote mensili, ecc.) la Sezione di appartenenza (o
chiunque ne abbia motivo) può deferirlo all'Organismo di Controllo (CCC). In
attesa del pronunciamento della CCC, il militante mantiene i propri diritti e
doveri;
b) esercitare i diritti elettorali attivi e passivi (se
militante effettivo);
c) essere informato sul dibattito di ogni struttura del
partito, conoscendone gli atti e le deliberazioni (che devono essere pubblicati
in appositi bollettini o circolari);
d) partecipare alla discussione e ai processi decisionali
(in modalità differente se membro effettivo o candidato) con piena libertà di
fare proposte, di sostenere il proprio punto di vista e di argomentare il
dissenso o le proprie critiche all'interno del partito;
e) sostenere le proprie posizioni nel partito e guadagnare
ad esse la maggioranza, a tal fine costituendosi con altri militanti in
tendenza o frazione nel partito, secondo quanto disposto dall'art. 2;
f) essere informato di eventuali addebiti a lui mossi e
dell'avvio di procedimenti disciplinari, nei quali potrà esercitare il diritto
alla difesa;
g) partecipare ai seminari di formazione per i militanti
organizzati con regolarità dal partito (attività che costituisce oltre che un
diritto anche un importante impegno di ogni militante).
3.4. Gli iscritti con tessera simpatizzante hanno diritto a
partecipare all'attività del partito e alle riunioni aperte ai simpatizzanti.
Non hanno diritti elettorali. E' loro dovere contribuire -nella misura delle proprie
possibilità- allo sviluppo del partito.
Art. 4 - I congressi.
4.1. Il Congresso Nazionale del partito è il supremo organo
deliberativo.
Il Congresso definisce il programma, la linea politica per
la fase successiva, elegge gli organismi dirigenti nazionali (Consiglio
Nazionale e Comitato Centrale) e può modificare (con una maggioranza dei due
terzi) lo Statuto.
4.2. Il Congresso Nazionale è convocato di norma ogni due
anni dal Consiglio Nazionale che definisce anche il Regolamento per la fase
congressuale e appronta i documenti per la discussione.
Il Congresso Nazionale può essere convocato dal Consiglio
Nazionale anche in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno il 40%
dei militanti. In questo caso la fase congressuale deve aprirsi entro 60 giorni
dalla richiesta.
4.3. La platea del Congresso Nazionale è composta dai
delegati eletti nei congressi delle Sezioni.
Il CC uscente, nella sua ultima riunione prima del Congresso
Nazionale, elegge fra i suoi membri un compagno che parteciperà come delegato
effettivo al Congresso. I membri degli organismi dirigenti uscenti (CC e CN),
qualora non siano delegati, partecipano al Congresso Nazionale con voto
consultivo.
4.4. I congressi delle Sezioni discutono e votano i testi
del dibattito ed eleggono i propri organismi dirigenti (Comitato Direttivo).
4.5. I congressi delle Sezioni sono convocati secondo un
calendario approntato dal Comitato Centrale.
Il Congresso di una Sezione può essere convocato dal
Comitato Centrale anche in via straordinaria, cioè indipendentemente dal Congresso
Nazionale, in casi di particolare urgenza o al momento della costituzione della
Sezione (se avviene in fasi diverse da quelle del Congresso Nazionale). In
questo caso, con la convocazione il Comitato Centrale definisce anche il
regolamento per il Congresso.
4.6. La platea del Congresso di Sezione è costituita dall'Assemblea
degli iscritti (militanti e simpatizzanti). Solo i militanti effettivi esercitano
i diritti elettorali attivi e passivi.
Art. 5 - Le strutture di
base: le sezioni.
5.1. Di norma (salvo eccezioni valutate dal CC) le sezioni
si costituiscono su base provinciale, attraverso un Congresso cui partecipano
tutti gli iscritti e con diritti elettorali i soli militanti effettivi.
5.2. Le Sezioni possono costituire Cellule nei luoghi di
lavoro o di studio e Gruppi (cioè distaccamenti resi necessari da problemi di
distanza) sub-comunali.
5.3. Le Cellule e i Gruppi si danno strutture di coordinamento
ma partecipano alla discussione generale e sono sottoposti agli organismi
dirigenti della Sezione.
5.4. Le Sezioni della medesima regione o di regioni
limitrofe possono dare luogo a strutture di coordinamento per facilitare
iniziative comuni. Tali strutture di coordinamento (definite dagli organismi
dirigenti delle sezioni interessate) hanno mero carattere operativo.
Art. 6 - Gli organismi
dirigenti locali.
6.1. Organo fondamentale della Sezione è l'Assemblea degli
iscritti.
L'Assemblea degli iscritti si riunisce di norma ogni
quindici giorni e comunque almeno una volta al mese, su convocazione del
Comitato Direttivo.
6.2. L'Assemblea degli iscritti ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire i compiti
pratici e organizzativi della sezione, in accordo con le linee di intervento
indicate dagli organismi dirigenti nazionali;
b) approvare, al termine di ogni riunione, un piano di
lavoro sintetico (o verbale operativo) che contenga i compiti e le relative
responsabilità del lavoro da svolgersi entro la riunione successiva;
c) eleggere l'organismo dirigente della Sezione;
d) votare sulle richieste di iscrizione (militante o
simpatizzante) alla Sezione e sui passaggi da militante candidato a militante
effettivo.
e) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi
della Sezione;
6.3. L'organismo dirigente della Sezione è costituito da un
Comitato Direttivo la cui composizione numerica e nominativa è definita
dall'Assemblea degli iscritti.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta la
settimana, su convocazione del responsabile organizzativo.
6.4. Il Comitato Direttivo risponde all'Assemblea della
sezione la quale può in qualsiasi momento -laddove la questione sia
esplicitamente posta all'ordine del giorno nella convocazione della riunione-
modificare in parte o in tutto la composizione del CD.
6.5. Il Comitato Direttivo definisce al suo interno gli
incarichi di lavoro, in ogni caso prevedendo almeno queste responsabilità:
responsabile organizzativo; Tesoriere; responsabile della diffusione della
stampa.
6.6. Il Comitato Direttivo ha questi compiti:
a) convocare l'Assemblea degli iscritti almeno una volta
ogni 30 giorni;
b) convocare l'Assemblea degli iscritti in forma
straordinaria laddove ciò sia richiesto da almeno il 30% dei militanti
effettivi. In questo caso la riunione deve essere convocata entro quattro
giorni e deve tenersi entro una settimana dalla richiesta;
c) assicurare la circolazione delle informazioni e delle
direttive inviate dagli organismi dirigenti nazionali;
d) inviare rapporti mensili sull'attività della sezione al Dipartimento
Organizzazione;
e) dirigere il lavoro politico, organizzativo, di formazione
teorica della sezione, dei suoi gruppi e delle cellule;
f) verificare la rapida attuazione dei piani di lavoro
definiti dall'Assemblea degli iscritti;
g) riferire all'Assemblea degli iscritti sulle richieste
pervenute di nuove iscrizioni;
h) curare il corretto invio dei tagliandi delle tessere al Dipartimento
Organizzazione;
i) organizzare il reperimento delle risorse per il
finanziamento delle attività della Sezione: definendo quote locali per gli
iscritti, lanciando campagne di sottoscrizione, feste, ecc.
l) presentare annualmente il bilancio finanziario consuntivo
e preventivo della Sezione, formulato dal Tesoriere.
Art. 7 - Gli organismi
dirigenti nazionali: il Consiglio Nazionale.
7.1. Il Consiglio Nazionale è il principale organismo di
elaborazione politica e di indirizzo del partito tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso Nazionale che ne definisce la
composizione e il numero in una cifra non superiore ai 35 membri.
I membri del Consiglio Nazionale sono dirigenti nazionali
del partito e operano non ricevendo alcun vincolo di mandato delle sezioni di
appartenenza.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi, su convocazione del Comitato Centrale -o entro 20 giorni dalla
richiesta avanzata dal 40% dei suoi membri. La proposta di ordine del giorno
dei lavori, formulata nella convocazione, può essere modificata all'inizio
della riunione con voto a maggioranza.
Le sedute del CN sono presiedute dal presidente della
Commissione Centrale di Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
7.2. Il Consiglio Nazionale ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire le linee
generali di intervento del partito;
b) verificare il lavoro svolto dal Comitato Centrale;
c) convocare il Congresso Nazionale di norma ogni due anni,
definendone il Regolamento e approvando i documenti per la discussione.
d) convocare il Congresso Nazionale straordinario, secondo
le modalità previste dall'art. 4.2.
7.3. Ogni membro del Consiglio Nazionale appartiene a un
Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC.
Art. 8 - Gli organismi
dirigenti nazionali: il Comitato Centrale.
8.1. Il Comitato Centrale è l' organismo politico-esecutivo
nazionale del partito. E' un organismo collegiale.
E' eletto dal Congresso nazionale, a cui risponde, che ne
definisce la composizione nominativa (scegliendone i membri tra gli
appartenenti al CN) e il numero in una cifra compresa tra 10 e 15 membri.
Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni 45 giorni, su
convocazione del resp. dell'Organizzazione -o entro una settimana dalla
richiesta di oltre 1/3 dei suoi membri. La proposta di ordine del giorno dei
lavori, formulata nella convocazione, può essere modificata all'inizio della
riunione con voto a maggioranza.
Le sedute del CC sono presiedute dal presidente della
Commissione Centrale di Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
8.2. Il CC sovraintende a qualsiasi attività del partito e
ha in particolare questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire il piano
di lavoro del partito nel quadro delle linee generali definite dal CN;
b) curare la diffusione alle sezioni dei testi e delle
risoluzioni del CN e le proprie;
c) organizzare e verificare l'operato dei Dipartimenti,
delle singole responsabilità esecutive e della Commissione Centrale di
Controllo;
d) verificare il lavoro svolto dalle Sezioni;
e) controllare ogni pubblicazione locale e nazionale del
partito e designare i direttori di ogni mezzo di comunicazione nazionale;
f) convocare il Congresso straordinario delle Sezioni,
secondo quanto disposto dall'articolo 4.5;
g) definire ogni anno i tempi e le modalità di iscrizione
nonché l'entità delle quote dei militanti;
h) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi del partito,
presentati dal Tesoriere nazionale;
i) approvare regolamenti attuativi dello Statuto che disciplinano
singole attività del partito.
8.3. Ogni membro del Comitato Centrale appartiene a un
Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC stesso.
Art. 9 - I
Dipartimenti e il lavoro esecutivo.
9.1. Il lavoro quotidiano ed esecutivo del partito è
suddiviso nell'attività di vari Dipartimenti definiti dal Comitato Centrale.
L'attività generale dei Dipartimenti è organizzata durante
le riunioni del Comitato Centrale che ne definisce e verifica i singoli piani
di lavoro nel quadro del piano di lavoro generale del partito.
Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato da un
apposito Regolamento approvato dal CC.
Ogni Dipartimento lavora sotto la responsabilità di un
membro del CC, scelto dal CC stesso. I Dipartimenti sono costituiti da membri
del CN e da dirigenti locali e iscritti.
9.2. Ai Dipartimenti e ai responsabili degli stessi è
attribuito un potere esecutivo, possono cioè agire direttamente tra una
riunione e l'altra del CC -sulla base delle indicazioni generali approvate dal
CC e fermo restando il loro obbligo di riferire al CC che può revocare o
modificare gli incarichi in qualsiasi momento e annullare o modificare
decisioni assunte.
9.3. I Dipartimenti in cui si articola il partito sono:
1 - il Dipartimento Internazionale
Sviluppa l'attività di costruzione dell'Internazionale in
cui è impegnato il PdAC. Cura le relazioni con gli organismi internazionali
dell'organizzazione di cui il PdAC è sezione italiana, la Lit, e in generale le relazioni
con partiti di altri Paesi;
2 - il Dipartimento Sindacale
Sviluppa il lavoro sindacale del partito e la costruzione
del suo radicamento sociale nella classe.
3 - il Dipartimento Formazione Quadri
Cura la formazione teorica dei militanti del partito,
organizzando appositi seminari e scuole quadri, nazionali e locali; pubblicando
libri e opuscoli; incrementando ogni attività di studio e di approfondimento scientifico;
4 - il Dipartimento Organizzazione.
Si occupa del funzionamento organizzativo del partito, della
presenza del partito alle manifestazioni pubbliche, della diffusione della
stampa e della propaganda e del tesseramento. Cura inoltre la pubblicazione dei
bollettini e delle circolari interne e degli atti degli organismi dirigenti
nazionali.
Il Dipartimento è coordinato da un responsabile che può
attribuire ad altri membri del CC o del CN il coordinamento di singole
attività. Il responsabile del Dipartimento è anche titolare della ratifica
delle iscrizioni (secondo quanto disposto dagli artt. 2.4 e 2.5);
5- la
Redazione del giornale nazionale
Cura la pubblicazione dell'organo di stampa nazionale del
partito.
Lavora sotto la responsabilità del Direttore politico del
giornale;
6- la
Redazione Internet
Cura la pubblicazione della newsletter e del sito web del
partito.
Gestisce anche l'Ufficio Stampa del partito.
Lavora sotto la responsabilità del Direttore della redazione
Internet.
9.4. Il lavoro di costruzione in ogni singola regione
avviene sotto la supervisione di un membro del CC che ha l'incarico di
Costruttore. Suo compito è coordinare le attività delle Sezioni in quella
regione e di favorire l'espansione del partito con la costruzione di nuove Sezioni.
I Costruttori si coordinano con il Dipartimento
Organizzazione e rispondono comunque direttamente al Comitato Centrale.
9.5. Tra i membri del CC è individuata la figura del
Tesoriere nazionale.
Il Tesoriere amministra il patrimonio del partito.
Tra i suoi compiti vi è quello di predisporre, annualmente,
entro il mese di marzo, i bilanci consuntivi e preventivi del partito e delle
sue pubblicazioni, da sottoporre al CC che è titolare in ultima istanza delle
scelte finanziarie del partito.
Per la stesura dei bilanci e per la definizione delle loro variazioni
periodiche, così come per la suddivisione delle risorse per le varie attività,
il Tesoriere lavora di concerto con il responsabile del Dipartimento
Organizzazione.
Art. 10 - Gli
incarichi pubblici.
10.1. Il militante che ricopre cariche politiche,
amministrative, sindacali o pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto
delle deliberazioni del partito e sotto il controllo dell'istanza competente.
I militanti eletti nelle assemblee rappresentative dello
Stato borghese rimangono tribuni della causa proletaria e sono responsabili non
davanti agli elettori ma al partito e al suo programma, cui subordinano ogni
attività.
10.2. Le candidature di militanti a cariche pubbliche di
ogni ordine e grado sono deliberate dall'istanza di partito competente: la Sezione per le candidature
fino al livello provinciale; il Consiglio Nazionale tutte le altre.
10.3. L'indennità di carica e ogni emolumento percepito
dagli eletti nelle istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno
integralmente versati alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di
mandato e corrisponderà all'eletto -se consigliere regionale o parlamentare-
uno stipendio pari a quello assegnato ai funzionari di partito.
Art. 11 - L'apparato e
i funzionari.
11.1. I militanti assunti dal partito in qualità di
funzionari, per garantire lo svolgimento continuativo dell'attività politica e
organizzativa, assumono l'incarico su proposta del Tesoriere Nazionale, con
nomina del Comitato Centrale.
11.2. Ogni funzionario del partito riceve uno stipendio non
superiore a quello di un operaio qualificato.
Art. 12 - Le modalità
di voto e di elezione.
12.1. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze di
partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato. L'esito della votazione
deve essere immediatamente proclamato.
12.2. Ogni decisione è assunta con voto palese a maggioranza
semplice dei presenti, salvo le eccezioni diversamente regolate da questo
Statuto.
12.3. Le sedute del CN e del CC sono valide in prima
convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda
convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti; esse
devono essere convocate non prima di cinque giorni e non dopo quindici giorni
dalla prima seduta.
Il numero legale viene verificato all'inizio della seduta e
in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta da uno dei partecipanti: in ogni
caso prima di ciascuna votazione.
12.4. L'elezione a membro di Comitato Direttivo, Consiglio
Nazionale e Comitato Centrale, così come l'elezione per le delegazioni
congressuali, avviene a maggioranza di voti su lista bloccata e con voto
segreto. La proposta è avanzata dalla Commissione Elettorale del Congresso.
12.5. Per presentare una lista bloccata alternativa non è
necessario un quorum.
In caso di più liste, esse devono contenere nomi diversi
(con la previa accettazione dei candidati), vengono votate in contrapposizione
e il numero degli eletti è calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti da
ciascuna.
12.6. In presenza di varie tendenze formalizzate, la
composizione di tutti gli organismi dirigenti e delle delegazioni avviene
proporzionalmente al consenso riportato dalle diverse tendenze nei congressi;
in questo caso ogni tendenza definisce le proprie scelte nominative.
12.7. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la
designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazione assunte a
maggioranza di voti e con voto palese.
12.8. Per le votazioni interne al partito (nei congressi e
negli organismi dirigenti) non c'è mandato imperativo.
Art. 13 - Le
sostituzioni e le cooptazioni.
13.1. I componenti del CN e del CC decadono inderogabilmente
dopo due assenze consecutive non giustificate. La verifica è fatta dalla CCC
che comunica all'organismo interessato per la conseguente presa d'atto.
13.2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
causa, di un componente del CN o del CC, l'organismo stesso provvede alla
sostituzione, subito dopo la presa d'atto, se lo ritiene necessario e
obbligatoriamente laddove l'insieme dei membri decaduti superi il 20% della
composizione originaria dell'organismo. La sostituzione avviene secondo le
medesime norme stabilite per l'elezione, nel rispetto della eventuale
composizione in tendenze o frazioni del partito.
13.3. La cooptazione di nuovi componenti negli organismi
dirigenti è ammessa solo per il CN e il CC. E' consentita solo eccezionalmente
ed è deliberata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'organismo
deliberante.
Le cooptazioni non possono risultare superiori al 15% della
composizione originaria dell'organismo.
Art. 14 - Gli
organismi di stampa e di comunicazione del partito.
14.1. La stampa e i mezzi di comunicazione di massa del
partito sono posti sotto il controllo del Comitato Centrale che nomina, tra i
suoi membri i Direttori politici.
14.2. La pubblicazione di organi locali del partito è posta
sotto il controllo degli organismi dirigenti della Sezione e avviene solo in
seguito all'autorizzazione concessa dal CC che può sospenderne la diffusione
nei casi in cui si evidenzino contenuti incompatibili con i principi generali
del partito.
Art. 15 - Il
finanziamento del partito.
15.1. Il finanziamento delle attività del partito si basa in
primo luogo sulle quote dei militanti e sui contributi degli iscritti e
simpatizzanti.
15.2. Le risorse derivanti dalle quote mensili, dal
tesseramento e dalle sottoscrizioni nazionali sono centralizzate e amministrate,
insieme al patrimonio del partito, dal Tesoriere nazionale che ne risponde al
Comitato Centrale.
Nel bilancio nazionale viene riservato -secondo le
possibilità- un finanziamento delle Sezioni. Per il regolare finanziamento
dell'attività periferica, tuttavia, le Sezioni devono predisporre un proprio
bilancio e hanno titolo per definire quote locali e per promuovere altre forme
di sottoscrizione interna e pubblica.
15.3. Entro il mese di marzo di ogni anno il Tesoriere, in
accordo con il responsabile del Dipartimento Organizzazione, presenta al CC i
bilanci nazionali per la loro votazione.
15.4. Entro il mese di febbraio il Tesoriere di ogni Sezione
presenta all'assemblea degli iscritti i bilanci locali per la loro votazione. I
bilanci approvati devono essere immediatamente trasmessi al Tesoriere
nazionale.
Art. 16 Gli organismi
disciplinari.
16.1. Per svolgere una attività di controllo della
regolarità statutaria della vita del partito e della disciplina dei militanti,
il Comitato Centrale è coadiuvato da una Commissione Centrale di Controllo
(CCC) nominata al suo interno e composta da tre membri, tra cui un presidente.
16.2. I membri della CCC rimangono a pieno titolo membri del
CC e partecipano normalmente alle sue attività e alle votazioni, ricoprendo
compiti politici ed esecutivi senza alcuna incompatibilità.
I membri della CCC rispondono di ogni loro attività al CC
che li ha nominati e che può, in qualsiasi momento, sostituirli.
16.3. I compiti della CCC sono:
a) coadiuvare il plenum del CC nel controllare l'intera
attività del partito, locale e nazionale, per garantire l'applicazione dello
Statuto e del funzionamento centralista democratico;
b) presiedere, per mezzo del suo presidente i lavori del CN
e del CC;
c) verificare la giustificazione delle assenze dalle
rispettive riunioni dei membri del CN e del CC, dandone comunicazione
all'organismo in questione perché disponga le sostituzioni (v. art. 13.1);
d) dichiarare -su segnalazione del Tesoriere nazionale- l'espulsione
degli iscritti non in regola col pagamento delle quote (v. art. 3.2);
e) dirimere controversie tra iscritti o tra strutture del
partito;
f) aprire procedimenti istruttori a carico di singoli
militanti o Sezioni e comminare sanzioni disciplinari nei casi di sua
competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 17);
g) esprimere parere di interpretazione statutaria e
definire, in caso di controversia, l'organo (CC, CCC, CMR) competente a
pronunciarsi su casi disciplinari;
h) verificare la concordanza tra i regolamenti attuativi e
lo Statuto.
16.4. Il Congresso Nazionale elegge inoltre una Commissione
per la Morale Rivoluzionaria composta da tre militanti non facenti parte di
organismi dirigenti nazionali.
16.5 La CMR si pronuncia unicamente sui casi disciplinari
riguardanti violazioni della morale rivoluzionaria, che ogni militante è
chiamato a rispettare.
16.6 Sui casi di sua competenza la CMR può, in conclusione
del procedimento istruttorio, comminare sanzioni scegliendo tra tutte quelle
previste dall'art. 17. I provvedimenti della CMR, assunti all'unanimità, sono
definitivi e immediatamente operativi, fatta salva la possibilità per
l'interessato di presentare ricorso al successivo congresso internazionale
della Lit; il ricorso, in ogni caso, non sospende il provvedimento.
Art. 17 - I
procedimenti e le sanzioni disciplinari.
17.1. In caso di mancato rispetto dello Statuto, delle norme
di funzionamento del centralismo democratico o in presenza di comportamenti non
conformi all'etica comunista da parte di singoli iscritti o di strutture del
partito, il CC o la CCC o la CMR -ciascuno per i casi di sua competenza,
sulla base di un ricorso o di loro propria iniziativa- aprono un procedimento
istruttorio, dandone immediata comunicazione scritta agli interessati e a tutti
i membri del CC.
17.2. Gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare
hanno il diritto di conoscere i rilievi a loro mossi e di difendersi nel corso
del processo istruttorio.
17.3. In conclusione del procedimento (che ha una durata
massima di due mesi), il CC o la
CCC o la CMR hanno titolo per comminare una sanzione
disciplinare.
Ogni sanzione è definitiva, entra immediatamente in vigore
ed è vincolante per gli iscritti; contro di essa non è ammesso ricorso. E'
tuttavia diritto del CC, su proposta di un suo membro e con decisione a
maggioranza, di riaprire qualsiasi procedimento istruttorio della CCC,
acquisirne gli atti e annullare o riformare una delibera della CCC.
La riapertura del procedimento può essere votata dal CC solo
entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera della CCC o comunque nella
prima riunione utile: oltre tale termine la delibera della CCC è da
considerarsi definitiva.
17.4. Le sanzioni disciplinari di competenza diretta del CC
sono:
a) quelle riguardanti membri del CC. Questi ultimi sono giudicati
dal CC stesso -o dalla CMR, nei casi di sua competenza- che può attribuire alla
CCC una funzione solo istruttoria del procedimento;
b) le espulsioni dal partito -tranne il caso di mancato
rispetto del pagamento delle quote, essendo competenza della CCC la semplice
ratifica (v. art. 3.2).
La sanzione di espulsione di iscritti può essere comminata
soltanto dal CC che assume tale decisione con una maggioranza dei 2/3, in
seguito all'apertura di un regolare procedimento istruttorio (che può essere
affidato alla CCC); o dalla CMR, nei casi di sua competenza, che assume tale
decisione all'unanimità.
La sola espulsione di un membro del CC è sottoposta a
ratifica nella prima riunione utile del CN;
c) lo scioglimento del Comitato Direttivo di una Sezione e l'indizione
di un nuovo congresso entro 4 mesi, con l'affidamento temporaneo della Sezione
a un commissario.
Lo scioglimento del CD avviene solo in casi estremi, laddove
il CC ravvisi nell'operato della Sezione e del suo gruppo dirigente una grave
violazione della disciplina.
17.5. Le sanzioni disciplinari di competenza della CCC sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dei diritti elettorali (attivo e passivo)
e della funzione dirigente;
c) la sospensione dalla militanza.
Le sospensioni non possono avere durata superiore ai 6 mesi.
17.6. La delibera disciplinare (della CCC o del CC o
della CMR) deve essere scritta, motivata e contenere la definizione del
provvedimento e la sua durata temporale. Essa va immediatamente inoltrata agli
interessati e al CC.
17.7. L'autosospensione dal partito o da incarichi dirigenti
non è ammessa e costituisce dunque una grave violazione disciplinare. Le
dimissioni di un dirigente dal proprio incarico sono presentate all'organismo
di cui è membro, che le discute nella prima riunione utile: sono effettive solo
se accolte (a maggioranza semplice) dall'organismo; in caso siano respinte il
dirigente mantiene l'incarico e gli obblighi connessi.
17.8. Gli iscritti espulsi dal partito non possono fare
domanda di riammissione prima che siano trascorsi 18 mesi.
Gli iscritti a cui siano stati sospesi i diritti elettorali
e la funzione dirigente, mantengono tutti gli obblighi dei militanti.
Partecipano alle riunioni della loro Sezione con diritto di parola ma senza
diritto di voto. Se ricoprono incarichi dirigenti, non partecipano in nessuna
forma alle riunioni degli organismi dirigenti.
Gli iscritti sospesi dalla militanza, non possono
partecipare alle riunioni e iniziative del partito ma devono adempiere
normalmente al pagamento delle quote.
Art. 18 - Il nome e i simboli
del partito.
18.1. La bandiera del partito è rossa e ha al suo interno un
cerchio bianco con la falce e il martello attraversati dal Quattro, simbolo
della Quarta Internazionale.
Nel semicerchio inferiore il simbolo reca la scritta:
Progetto Comunista, nome del giornale del partito. Nel semicerchio superiore è
riportato il nome del partito: Partito di Alternativa Comunista. All'esterno
del cerchio è riportato il nome dell'organizzazione internazionale di cui il
PdAC è sezione italiana: la Lega Internazionale dei Lavoratori (Lit-Ci).
18.2. L'inno del partito è L'Internazionale.
Art. 19 - La modifica
dello Statuto.
Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso
nazionale con voto a maggioranza qualificata costituita dai due terzi dei
delegati.