Partito di Alternativa Comunista

Lo Statuto del Pdac approvato dal Congresso

STATUTO

del Partito di Alternativa Comunista (PdAC)

 

sezione italiana della
Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale (Lit-Ci)

 

 

Approvato all'unanimità dal II Congresso Nazionale

(Rimini, 8, 9, 10 gennaio 2010)

 

Preambolo. Gli scopi del partito.
Di fronte alla barbarie del capitalismo, capace di offrire all'umanità solo nuove guerre e miseria, razzismo, sfruttamento dell'uomo e devastazione della natura, il compito fondamentale dei comunisti resta quello espresso nel Manifesto del Partito comunista di Marx ed Engels: guadagnare la maggioranza del proletariato, nel corso delle sue lotte quotidiane, alla comprensione dell'impossibilità di riformare il capitalismo e alla conseguente necessità di conquistare il potere politico attraverso il rovesciamento dell'ordine borghese e la distruzione dei vecchi rapporti di produzione. Solo l'instaurazione della dittatura del proletariato, cioè la trasformazione dei lavoratori in classe dominante, potrà aprire una strada di progresso per l'umanità che conduca infine all'eliminazione della società divisa in classi e alla cancellazione di ogni forma di oppressione.
Il Partito di Alternativa Comunista (PdAC) opera alla costruzione dell'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria: un partito basato sull'indipendenza di classe dalla borghesia e dai suoi governi. Il PdAC mira a riunire la parte più avanzata e cosciente del proletariato, a unificare gli sforzi e le lotte delle masse lavoratrici, dei disoccupati, dei giovani e di tutti gli oppressi; esso cerca di rappresentare nel presente di ogni movimento il suo avvenire: la trasformazione socialista della società.
Il programma del Partito di Alternativa Comunista si fonda sugli interessi storici del proletariato e sulla teoria e pratica del marxismo che ha avuto la sua realizzazione nella rivoluzione d'Ottobre e nei primi anni di vita dello Stato sovietico e dell'Internazionale Comunista, prima della degenerazione stalinista. Il PdAC si considera erede di quella grande esperienza e della battaglia dell'Opposizione bolscevica allo stalinismo per difendere lo Stato operaio contro l'imperialismo e la restaurazione del capitalismo.
Compito del PdAC è aggiornare il marxismo rivoluzionario sviluppandolo sulle sue basi.
Il progetto comunista potrà realizzarsi solo attraverso un percorso vittorioso di rivoluzioni socialiste a livello internazionale: per questo il Partito di Alternativa Comunista si pone il compito della rifondazione di un'Internazionale comunista basata sul marxismo rivoluzionario odierno, cioè il trotskismo. Il PdAC è impegnato nel processo di raggruppamento rivoluzionario nel mondo di tutte le organizzazioni d'avanguardia che, di là dalle diverse provenienze, siano disponibili a convergere nella difesa e nella riattualizzazione dei fondamenti politici, strategici e programmatici del trotskismo per ricostruire la Quarta Internazionale, cioè un partito rivoluzionario su scala mondiale. Per sviluppare questo lavoro il PdAC è membro della Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale (Lit-Ci) di cui costituisce la sezione italiana.

 

Art. 1 - I principi politico- organizzativi. Il centralismo democratico.
1.1. I principi politico-organizzativi che informano l'attività del Partito di Alternativa Comunista sono quelli elaborati dal bolscevismo e successivamente assunti come norma per tutte le sezioni dell'Internazionale Comunista diretta da Lenin e Trotsky.
Solo un partito di quadri militanti che miri a guadagnare un'influenza sulla maggioranza politicamente attiva del proletariato; solo un partito coeso, fortemente centralizzato e disciplinato può porsi il compito storico di dirigere le masse contro la vecchia società borghese.
1.2. Il PdAC è retto dal principio del centralismo democratico leninista, che implica una ampia discussione democratica all'interno del partito nelle fasi di elaborazione delle scelte e una severa disciplina nella loro applicazione tale da consentire che il partito si presenti all'esterno in modo uniforme, con una completa unità nell'azione.
La discussione politica va intesa e praticata non come un esercizio per l'affermazione individuale ma come passaggio indispensabile per l'assunzione di scelte corrispondenti alle necessità del partito: scelte che possono nascere solo da un'elaborazione realmente collettiva, che coinvolga l'intero corpo militante.
Perché la discussione sia funzionale al partito inteso come organizzazione di lotta, essa deve essere regolamentata secondo le necessità e le possibilità che si danno in ogni circostanza: non essendo il centralismo democratico una norma giuridica astratta ma una modalità per garantire l'attuazione degli scopi rivoluzionari.
L'unità nell'azione è la condizione essenziale per moltiplicare l'impatto e l'efficacia dell'azione del partito. Ogni istanza e ogni militante (anche laddove siano in disaccordo con la maggioranza) sono tenuti a difendere in qualsiasi ambito pubblico o esterno la linea del partito e a conformarsi attivamente anche all'interno del partito a ogni direttiva assunta dalle istanze competenti per consentire che le decisioni assunte siano attuate.
1.3. Nel partito vige il principio di maggioranza: dopo la fase della discussione, la minoranza si deve subordinare lealmente all'esito della votazione.
Al contempo è tutelato il diritto della minoranza di proseguire la battaglia politica interna, nei tempi e nei modi definiti dal partito.
1.4. E' diritto di ogni militante, anche in fase non congressuale, di costituirsi in tendenza interna (quando il disaccordo è su singole questioni) o in frazione interna (quando il disaccordo è su aspetti generali) per sostenere in modo organizzato, con altri militanti, una battaglia politica tesa a modificare gli orientamenti della maggioranza.
1.5. Il percorso per la costituzione di una tendenza o frazione è il seguente:
- annuncio al CC della volontà di costituzione di una tendenza o frazione. Nel caso si faccia parte di un organismo dirigente (CC o Cn) le posizioni o proposte vanno presentate in prima istanza in quella sede;
- riunione -convocata dal CC- dei militanti interessati a discutere di una piattaforma di tendenza o frazione;
- elaborazione da parte degli interessati di una piattaforma scritta di tendenza o frazione che sarà inviata dal CC a tutti i militanti (eventualmente accompagnata, se il CC o il Cn lo riterranno necessario, da una risposta della maggioranza dell'organismo dirigente);
- riunione -convocata dal CC- riservata ai militanti che hanno deciso di aderire alla piattaforma e dunque di costituirsi in tendenza o frazione che sarà costituita al conseguimento del quorum stabilito nel comma successivo.
1.6. Per l'effettiva costituzione di una tendenza o frazione è necessario che la piattaforma costitutiva di tale raggruppamento interno sia sottoscritta da almeno 2 membri del CC o da almeno 6 membri del CN o da almeno il 10% dei militanti (provenienti da Sezioni di almeno tre regioni).
1.7. Di norma non è consentita la formazione di frazioni pubbliche (cioè l'esplicitazione all'esterno del partito, in qualsivoglia maniera, individuale o collettiva, di posizioni diverse da quelle assunte a maggioranza). E' facoltà del partito, laddove se ne determini l'utilità o la necessità (come estremo rimedio per mantenere un quadro unitario), di consentire in determinate fasi anche il diritto di formazione di frazioni pubbliche. In quel caso, le frazioni pubbliche possono esporre le proprie posizioni anche al di fuori del partito, secondo le norme stabilite dal partito nel momento in cui consente transitoriamente questo diritto; comunque disciplinandosi nell'azione.
1.8. A ogni minoranza sono garantite forme del dibattito e mezzi tali da consentire a essa di diventare maggioranza: spazi nei bollettini o circolari interni; adeguato tempo di illustrazione di posizioni diverse nelle riunioni di ogni istanza del partito; la composizione delle delegazioni congressuali e degli organismi dirigenti proporzionalmente al consenso riportato da ogni tendenza nei congressi; la possibilità di riunirsi separatamente (previa informazione agli organismi dirigenti).
1.9. Il partito cerca di incrementare, in ogni modo, la presenza negli organismi dirigenti di operai e di giovani. Così pure compie ogni sforzo per favorire la partecipazione delle compagne alle funzioni dirigenti, contrastando attitudini sessiste.

 

Art. 2 - L'adesione al partito.
2.1. E' membro del partito chi condivide il suo programma e lo Statuto, presta regolare militanza nelle sue strutture, si uniforma alle decisioni del partito e paga le quote.
2.2. Può ricevere la tessera di simpatizzante chi -pur manifestando condivisione per la battaglia del partito- non risponda all'insieme dei criteri definiti dal comma precedente.
E' compito del partito quello di tentare continuamente di portare ogni simpatizzante alla militanza effettiva.
2.3. L'età minima per l'iscrizione è di 14 anni.
2.4. L'iscrizione (militante o simpatizzante) è votata dalla assemblea plenaria della Sezione competente per territorialità (cioè quella della città dove vive o lavora il richiedente) o, in sua assenza, direttamente dal responsabile del Dipartimento Organizzazione.
L'iscrizione è valida solo dopo ratifica verbalizzata del responsabile del Dipartimento Organizzazione, incaricato a tal compito dal CC, a cui risponde.
2.5. Ogni nuovo militante è inizialmente candidato (tranne eccezione approvata dal responsabile del Dipartimento Organizzazione).
La fase di candidatura (che non è prevista per i simpatizzanti) dura sei mesi e serve al partito per verificare la reale adesione del candidato ai criteri richiesti a ogni militante.
Il candidato ha gli stessi doveri del militante effettivo ma non gode di diritti elettorali attivi e passivi, cioè non è eleggibile e il suo voto ha valore consultivo.
Al termine dei sei mesi, l'assemblea della Sezione competente, nella prima riunione utile, esprime con un voto la decisione sull'accettazione del candidato come militante effettivo. Anche tale decisione è valida solo se ratificata dal responsabile del Dipartimento Organizzazione.
2.6. La fusione con un'altra organizzazione deve essere votata dal Congresso Nazionale; solo in caso che i militanti di detta organizzazione non superino la quarta parte dei militanti del PdAC la fusione può essere approvata dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 3 - I diritti e i doveri degli iscritti.
3.1. Ogni militante deve preoccuparsi di assicurare la salvaguardia del partito, ponendo lo sviluppo del PdAC al di sopra di ogni altra considerazione.
3.2. I doveri dei militanti effettivi e candidati sono:
a) rinnovare l'iscrizione secondo i tempi e le modalità decisi dal Comitato Centrale.
Ogni militante che cambia luogo di lavoro o di residenza deve preventivamente discuterne con la sua Sezione e informare le istanze superiori interessate perché assicurino tempestivamente la sua collocazione;
b) partecipare regolarmente al lavoro politico e organizzativo nella propria struttura di appartenenza.
Il militante che manca per tre riunioni consecutive senza giustificarsi in tempo utile è espulso; salvo che abbia richiesto e ricevuto dagli organismi della sezione un periodo di congedo (per un periodo massimo di 3 mesi) per gravi impedimenti. Durante il periodo di congedo il militante conserva tutti gli altri obblighi statutari e ha il diritto di assistere alle riunioni della propria Sezione senza esercitare diritti elettorali;
c) fare attività sindacale secondo le direttive del partito;
d) diffondere la propaganda e la stampa del partito;
e) rispettare le decisioni assunte dagli organismi del partito, impegnandosi a difenderle lealmente in ogni ambito pubblico;
f) disciplinarsi alle direttive impartite dagli organismi superiori e dai dirigenti;
g) pagare regolarmente le quote, secondo le modalità decise dal Comitato Centrale.
L'iscritto non in regola col pagamento delle quote da mesi 3 è prima invitato a mettersi in regola e, ove non lo faccia entro 15 giorni, è inderogabilmente dichiarato espulso dalla CCC (Commissione Centrale di Controllo); salvo che abbia ricevuto dal tesoriere della Sezione -con decisione ratificata dal Tesoriere nazionale- esenzione temporanea motivata da gravi condizioni.
3.3. I diritti dei militanti effettivi e candidati sono:
a) ricevere la tessera (come membro effettivo o candidato) secondo quando disposto dall'art. 2.
Il rinnovo annuale dell'iscrizione (e la conseguente consegna della tessera) è atto dovuto, non sottoposto al giudizio dell'assemblea della Sezione. In caso di violazione disciplinare dell'iscritto (o di mancato pagamento della quota tessera o delle quote mensili, ecc.) la Sezione di appartenenza (o chiunque ne abbia motivo) può deferirlo all'Organismo di Controllo (CCC). In attesa del pronunciamento della CCC, il militante mantiene i propri diritti e doveri;
b) esercitare i diritti elettorali attivi e passivi (se militante effettivo);
c) essere informato sul dibattito di ogni struttura del partito, conoscendone gli atti e le deliberazioni (che devono essere pubblicati in appositi bollettini o circolari);
d) partecipare alla discussione e ai processi decisionali (in modalità differente se membro effettivo o candidato) con piena libertà di fare proposte, di sostenere il proprio punto di vista e di argomentare il dissenso o le proprie critiche all'interno del partito;
e) sostenere le proprie posizioni nel partito e guadagnare ad esse la maggioranza, a tal fine costituendosi con altri militanti in tendenza o frazione nel partito, secondo quanto disposto dall'art. 2;
f) essere informato di eventuali addebiti a lui mossi e dell'avvio di procedimenti disciplinari, nei quali potrà esercitare il diritto alla difesa;
g) partecipare ai seminari di formazione per i militanti organizzati con regolarità dal partito (attività che costituisce oltre che un diritto anche un importante impegno di ogni militante).
3.4. Gli iscritti con tessera simpatizzante hanno diritto a partecipare all'attività del partito e alle riunioni aperte ai simpatizzanti. Non hanno diritti elettorali. E' loro dovere contribuire -nella misura delle proprie possibilità- allo sviluppo del partito.

 

Art. 4 - I congressi.
4.1. Il Congresso Nazionale del partito è il supremo organo deliberativo.
Il Congresso definisce il programma, la linea politica per la fase successiva, elegge gli organismi dirigenti nazionali (Consiglio Nazionale e Comitato Centrale) e può modificare (con una maggioranza dei due terzi) lo Statuto.
4.2. Il Congresso Nazionale è convocato di norma ogni due anni dal Consiglio Nazionale che definisce anche il Regolamento per la fase congressuale e appronta i documenti per la discussione.
Il Congresso Nazionale può essere convocato dal Consiglio Nazionale anche in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno il 40% dei militanti. In questo caso la fase congressuale deve aprirsi entro 60 giorni dalla richiesta.
4.3. La platea del Congresso Nazionale è composta dai delegati eletti nei congressi delle Sezioni.
Il CC uscente, nella sua ultima riunione prima del Congresso Nazionale, elegge fra i suoi membri un compagno che parteciperà come delegato effettivo al Congresso. I membri degli organismi dirigenti uscenti (CC e CN), qualora non siano delegati, partecipano al Congresso Nazionale con voto consultivo.
4.4. I congressi delle Sezioni discutono e votano i testi del dibattito ed eleggono i propri organismi dirigenti (Comitato Direttivo).
4.5. I congressi delle Sezioni sono convocati secondo un calendario approntato dal Comitato Centrale.
Il Congresso di una Sezione può essere convocato dal Comitato Centrale anche in via straordinaria, cioè indipendentemente dal Congresso Nazionale, in casi di particolare urgenza o al momento della costituzione della Sezione (se avviene in fasi diverse da quelle del Congresso Nazionale). In questo caso, con la convocazione il Comitato Centrale definisce anche il regolamento per il Congresso.
4.6. La platea del Congresso di Sezione è costituita dall'Assemblea degli iscritti (militanti e simpatizzanti). Solo i militanti effettivi esercitano i diritti elettorali attivi e passivi.

 

Art. 5 - Le strutture di base: le sezioni.
5.1. Di norma (salvo eccezioni valutate dal CC) le sezioni si costituiscono su base provinciale, attraverso un Congresso cui partecipano tutti gli iscritti e con diritti elettorali i soli militanti effettivi.
5.2. Le Sezioni possono costituire Cellule nei luoghi di lavoro o di studio e Gruppi (cioè distaccamenti resi necessari da problemi di distanza) sub-comunali.
5.3. Le Cellule e i Gruppi si danno strutture di coordinamento ma partecipano alla discussione generale e sono sottoposti agli organismi dirigenti della Sezione.
5.4. Le Sezioni della medesima regione o di regioni limitrofe possono dare luogo a strutture di coordinamento per facilitare iniziative comuni. Tali strutture di coordinamento (definite dagli organismi dirigenti delle sezioni interessate) hanno mero carattere operativo.

 

Art. 6 - Gli organismi dirigenti locali.
6.1. Organo fondamentale della Sezione è l'Assemblea degli iscritti.
L'Assemblea degli iscritti si riunisce di norma ogni quindici giorni e comunque almeno una volta al mese, su convocazione del Comitato Direttivo.
6.2. L'Assemblea degli iscritti ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire i compiti pratici e organizzativi della sezione, in accordo con le linee di intervento indicate dagli organismi dirigenti nazionali;
b) approvare, al termine di ogni riunione, un piano di lavoro sintetico (o verbale operativo) che contenga i compiti e le relative responsabilità del lavoro da svolgersi entro la riunione successiva;
c) eleggere l'organismo dirigente della Sezione;
d) votare sulle richieste di iscrizione (militante o simpatizzante) alla Sezione e sui passaggi da militante candidato a militante effettivo.
e) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi della Sezione;
6.3. L'organismo dirigente della Sezione è costituito da un Comitato Direttivo la cui composizione numerica e nominativa è definita dall'Assemblea degli iscritti.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta la settimana, su convocazione del responsabile organizzativo.
6.4. Il Comitato Direttivo risponde all'Assemblea della sezione la quale può in qualsiasi momento -laddove la questione sia esplicitamente posta all'ordine del giorno nella convocazione della riunione- modificare in parte o in tutto la composizione del CD.
6.5. Il Comitato Direttivo definisce al suo interno gli incarichi di lavoro, in ogni caso prevedendo almeno queste responsabilità: responsabile organizzativo; Tesoriere; responsabile della diffusione della stampa.
6.6. Il Comitato Direttivo ha questi compiti:
a) convocare l'Assemblea degli iscritti almeno una volta ogni 30 giorni;
b) convocare l'Assemblea degli iscritti in forma straordinaria laddove ciò sia richiesto da almeno il 30% dei militanti effettivi. In questo caso la riunione deve essere convocata entro quattro giorni e deve tenersi entro una settimana dalla richiesta;
c) assicurare la circolazione delle informazioni e delle direttive inviate dagli organismi dirigenti nazionali;
d) inviare rapporti mensili sull'attività della sezione al Dipartimento Organizzazione;
e) dirigere il lavoro politico, organizzativo, di formazione teorica della sezione, dei suoi gruppi e delle cellule;
f) verificare la rapida attuazione dei piani di lavoro definiti dall'Assemblea degli iscritti;
g) riferire all'Assemblea degli iscritti sulle richieste pervenute di nuove iscrizioni;
h) curare il corretto invio dei tagliandi delle tessere al Dipartimento Organizzazione;
i) organizzare il reperimento delle risorse per il finanziamento delle attività della Sezione: definendo quote locali per gli iscritti, lanciando campagne di sottoscrizione, feste, ecc.
l) presentare annualmente il bilancio finanziario consuntivo e preventivo della Sezione, formulato dal Tesoriere.

 

Art. 7 - Gli organismi dirigenti nazionali: il Consiglio Nazionale.
7.1. Il Consiglio Nazionale è il principale organismo di elaborazione politica e di indirizzo del partito tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso Nazionale che ne definisce la composizione e il numero in una cifra non superiore ai 35 membri.
I membri del Consiglio Nazionale sono dirigenti nazionali del partito e operano non ricevendo alcun vincolo di mandato delle sezioni di appartenenza.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione del Comitato Centrale -o entro 20 giorni dalla richiesta avanzata dal 40% dei suoi membri. La proposta di ordine del giorno dei lavori, formulata nella convocazione, può essere modificata all'inizio della riunione con voto a maggioranza.
Le sedute del CN sono presiedute dal presidente della Commissione Centrale di Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
7.2. Il Consiglio Nazionale ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire le linee generali di intervento del partito;
b) verificare il lavoro svolto dal Comitato Centrale;
c) convocare il Congresso Nazionale di norma ogni due anni, definendone il Regolamento e approvando i documenti per la discussione.
d) convocare il Congresso Nazionale straordinario, secondo le modalità previste dall'art. 4.2.
7.3. Ogni membro del Consiglio Nazionale appartiene a un Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC.

 

Art. 8 - Gli organismi dirigenti nazionali: il Comitato Centrale.
8.1. Il Comitato Centrale è l' organismo politico-esecutivo nazionale del partito. E' un organismo collegiale. E' eletto dal Congresso nazionale, a cui risponde, che ne definisce la composizione nominativa (scegliendone i membri tra gli appartenenti al CN) e il numero in una cifra compresa tra 10 e 15 membri. Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni 45 giorni, su convocazione del resp. dell'Organizzazione -o entro una settimana dalla richiesta di oltre 1/3 dei suoi membri. La proposta di ordine del giorno dei lavori, formulata nella convocazione, può essere modificata all'inizio della riunione con voto a maggioranza.
Le sedute del CC sono presiedute dal presidente della Commissione Centrale di Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
8.2. Il CC sovraintende a qualsiasi attività del partito e ha in particolare questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire il piano di lavoro del partito nel quadro delle linee generali definite dal CN;
b) curare la diffusione alle sezioni dei testi e delle risoluzioni del CN e le proprie;
c) organizzare e verificare l'operato dei Dipartimenti, delle singole responsabilità esecutive e della Commissione Centrale di Controllo;
d) verificare il lavoro svolto dalle Sezioni;
e) controllare ogni pubblicazione locale e nazionale del partito e designare i direttori di ogni mezzo di comunicazione nazionale;
f) convocare il Congresso straordinario delle Sezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 4.5;
g) definire ogni anno i tempi e le modalità di iscrizione nonché l'entità delle quote dei militanti;
h) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi del partito, presentati dal Tesoriere nazionale;
i) approvare regolamenti attuativi dello Statuto che disciplinano singole attività del partito.
8.3. Ogni membro del Comitato Centrale appartiene a un Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC stesso.

 

Art. 9 - I Dipartimenti e il lavoro esecutivo.
9.1. Il lavoro quotidiano ed esecutivo del partito è suddiviso nell'attività di vari Dipartimenti definiti dal Comitato Centrale. L'attività generale dei Dipartimenti è organizzata durante le riunioni del Comitato Centrale che ne definisce e verifica i singoli piani di lavoro nel quadro del piano di lavoro generale del partito. Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dal CC.
Ogni Dipartimento lavora sotto la responsabilità di un membro del CC, scelto dal CC stesso. I Dipartimenti sono costituiti da membri del CN e da dirigenti locali e iscritti.
9.2. Ai Dipartimenti e ai responsabili degli stessi è attribuito un potere esecutivo, possono cioè agire direttamente tra una riunione e l'altra del CC -sulla base delle indicazioni generali approvate dal CC e fermo restando il loro obbligo di riferire al CC che può revocare o modificare gli incarichi in qualsiasi momento e annullare o modificare decisioni assunte.
9.3. I Dipartimenti in cui si articola il partito sono:
1 - il Dipartimento Internazionale
Sviluppa l'attività di costruzione dell'Internazionale in cui è impegnato il PdAC. Cura le relazioni con gli organismi internazionali dell'organizzazione di cui il PdAC è sezione italiana, la Lit, e in generale le relazioni con partiti di altri Paesi;
2 - il Dipartimento Sindacale
Sviluppa il lavoro sindacale del partito e la costruzione del suo radicamento sociale nella classe.
3 - il Dipartimento Formazione Quadri
Cura la formazione teorica dei militanti del partito, organizzando appositi seminari e scuole quadri, nazionali e locali; pubblicando libri e opuscoli; incrementando ogni attività di studio e di approfondimento scientifico;
4 - il Dipartimento Organizzazione.
Si occupa del funzionamento organizzativo del partito, della presenza del partito alle manifestazioni pubbliche, della diffusione della stampa e della propaganda e del tesseramento. Cura inoltre la pubblicazione dei bollettini e delle circolari interne e degli atti degli organismi dirigenti nazionali.
Il Dipartimento è coordinato da un responsabile che può attribuire ad altri membri del CC o del CN il coordinamento di singole attività. Il responsabile del Dipartimento è anche titolare della ratifica delle iscrizioni (secondo quanto disposto dagli artt. 2.4 e 2.5);
5- la Redazione del giornale nazionale
Cura la pubblicazione dell'organo di stampa nazionale del partito.
Lavora sotto la responsabilità del Direttore politico del giornale;
6- la Redazione Internet
Cura la pubblicazione della newsletter e del sito web del partito.
Gestisce anche l'Ufficio Stampa del partito.
Lavora sotto la responsabilità del Direttore della redazione Internet.
9.4. Il lavoro di costruzione in ogni singola regione avviene sotto la supervisione di un membro del CC che ha l'incarico di Costruttore. Suo compito è coordinare le attività delle Sezioni in quella regione e di favorire l'espansione del partito con la costruzione di nuove Sezioni.
I Costruttori si coordinano con il Dipartimento Organizzazione e rispondono comunque direttamente al Comitato Centrale.
9.5. Tra i membri del CC è individuata la figura del Tesoriere nazionale.
Il Tesoriere amministra il patrimonio del partito.
Tra i suoi compiti vi è quello di predisporre, annualmente, entro il mese di marzo, i bilanci consuntivi e preventivi del partito e delle sue pubblicazioni, da sottoporre al CC che è titolare in ultima istanza delle scelte finanziarie del partito.
Per la stesura dei bilanci e per la definizione delle loro variazioni periodiche, così come per la suddivisione delle risorse per le varie attività, il Tesoriere lavora di concerto con il responsabile del Dipartimento Organizzazione.

 

Art. 10 - Gli incarichi pubblici.
10.1. Il militante che ricopre cariche politiche, amministrative, sindacali o pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto delle deliberazioni del partito e sotto il controllo dell'istanza competente. I militanti eletti nelle assemblee rappresentative dello Stato borghese rimangono tribuni della causa proletaria e sono responsabili non davanti agli elettori ma al partito e al suo programma, cui subordinano ogni attività. 10.2. Le candidature di militanti a cariche pubbliche di ogni ordine e grado sono deliberate dall'istanza di partito competente: la Sezione per le candidature fino al livello provinciale; il Consiglio Nazionale tutte le altre.
10.3. L'indennità di carica e ogni emolumento percepito dagli eletti nelle istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno integralmente versati alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di mandato e corrisponderà all'eletto -se consigliere regionale o parlamentare- uno stipendio pari a quello assegnato ai funzionari di partito.

 

Art. 11 - L'apparato e i funzionari.
11.1. I militanti assunti dal partito in qualità di funzionari, per garantire lo svolgimento continuativo dell'attività politica e organizzativa, assumono l'incarico su proposta del Tesoriere Nazionale, con nomina del Comitato Centrale. 11.2. Ogni funzionario del partito riceve uno stipendio non superiore a quello di un operaio qualificato.

 

Art. 12 - Le modalità di voto e di elezione.
12.1. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze di partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato. 12.2. Ogni decisione è assunta con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, salvo le eccezioni diversamente regolate da questo Statuto. 12.3. Le sedute del CN e del CC sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti; esse devono essere convocate non prima di cinque giorni e non dopo quindici giorni dalla prima seduta.
Il numero legale viene verificato all'inizio della seduta e in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta da uno dei partecipanti: in ogni caso prima di ciascuna votazione.
12.4. L'elezione a membro di Comitato Direttivo, Consiglio Nazionale e Comitato Centrale, così come l'elezione per le delegazioni congressuali, avviene a maggioranza di voti su lista bloccata e con voto segreto. La proposta è avanzata dalla Commissione Elettorale del Congresso.
12.5. Per presentare una lista bloccata alternativa non è necessario un quorum.
In caso di più liste, esse devono contenere nomi diversi (con la previa accettazione dei candidati), vengono votate in contrapposizione e il numero degli eletti è calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti da ciascuna.
12.6. In presenza di varie tendenze formalizzate, la composizione di tutti gli organismi dirigenti e delle delegazioni avviene proporzionalmente al consenso riportato dalle diverse tendenze nei congressi; in questo caso ogni tendenza definisce le proprie scelte nominative.
12.7. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazione assunte a maggioranza di voti e con voto palese.
12.8. Per le votazioni interne al partito (nei congressi e negli organismi dirigenti) non c'è mandato imperativo.

 

Art. 13 - Le sostituzioni e le cooptazioni.
13.1. I componenti del CN e del CC decadono inderogabilmente dopo due assenze consecutive non giustificate. La verifica è fatta dalla CCC che comunica all'organismo interessato per la conseguente presa d'atto.
13.2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del CN o del CC, l'organismo stesso provvede alla sostituzione, subito dopo la presa d'atto, se lo ritiene necessario e obbligatoriamente laddove l'insieme dei membri decaduti superi il 20% della composizione originaria dell'organismo. La sostituzione avviene secondo le medesime norme stabilite per l'elezione, nel rispetto della eventuale composizione in tendenze o frazioni del partito.
13.3. La cooptazione di nuovi componenti negli organismi dirigenti è ammessa solo per il CN e il CC. E' consentita solo eccezionalmente ed è deliberata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'organismo deliberante.
Le cooptazioni non possono risultare superiori al 15% della composizione originaria dell'organismo.

 

Art. 14 - Gli organismi di stampa e di comunicazione del partito.
14.1. La stampa e i mezzi di comunicazione di massa del partito sono posti sotto il controllo del Comitato Centrale che nomina, tra i suoi membri i Direttori politici.
14.2. La pubblicazione di organi locali del partito è posta sotto il controllo degli organismi dirigenti della Sezione e avviene solo in seguito all'autorizzazione concessa dal CC che può sospenderne la diffusione nei casi in cui si evidenzino contenuti incompatibili con i principi generali del partito.

 

Art. 15 - Il finanziamento del partito.
15.1. Il finanziamento delle attività del partito si basa in primo luogo sulle quote dei militanti e sui contributi degli iscritti e simpatizzanti. 15.2. Le risorse derivanti dalle quote mensili, dal tesseramento e dalle sottoscrizioni nazionali sono centralizzate e amministrate, insieme al patrimonio del partito, dal Tesoriere nazionale che ne risponde al Comitato Centrale. Nel bilancio nazionale viene riservato -secondo le possibilità- un finanziamento delle Sezioni. Per il regolare finanziamento dell'attività periferica, tuttavia, le Sezioni devono predisporre un proprio bilancio e hanno titolo per definire quote locali e per promuovere altre forme di sottoscrizione interna e pubblica.
15.3. Entro il mese di marzo di ogni anno il Tesoriere, in accordo con il responsabile del Dipartimento Organizzazione, presenta al CC i bilanci nazionali per la loro votazione.
15.4. Entro il mese di febbraio il Tesoriere di ogni Sezione presenta all'assemblea degli iscritti i bilanci locali per la loro votazione. I bilanci approvati devono essere immediatamente trasmessi al Tesoriere nazionale.

 

Art. 16 Gli organismi disciplinari.
16.1. Per svolgere una attività di controllo della regolarità statutaria della vita del partito e della disciplina dei militanti, il Comitato Centrale è coadiuvato da una Commissione Centrale di Controllo (CCC) nominata al suo interno e composta da tre membri, tra cui un presidente. 16.2. I membri della CCC rimangono a pieno titolo membri del CC e partecipano normalmente alle sue attività e alle votazioni, ricoprendo compiti politici ed esecutivi senza alcuna incompatibilità. I membri della CCC rispondono di ogni loro attività al CC che li ha nominati e che può, in qualsiasi momento, sostituirli.
16.3. I compiti della CCC sono:
a) coadiuvare il plenum del CC nel controllare l'intera attività del partito, locale e nazionale, per garantire l'applicazione dello Statuto e del funzionamento centralista democratico;
b) presiedere, per mezzo del suo presidente i lavori del CN e del CC;
c) verificare la giustificazione delle assenze dalle rispettive riunioni dei membri del CN e del CC, dandone comunicazione all'organismo in questione perché disponga le sostituzioni (v. art. 13.1);
d) dichiarare -su segnalazione del Tesoriere nazionale- l'espulsione degli iscritti non in regola col pagamento delle quote (v. art. 3.2);
e) dirimere controversie tra iscritti o tra strutture del partito;
f) aprire procedimenti istruttori a carico di singoli militanti o Sezioni e comminare sanzioni disciplinari nei casi di sua competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 17);
g) esprimere parere di interpretazione statutaria e definire, in caso di controversia, l'organo (CC, CCC, CMR) competente a pronunciarsi su casi disciplinari;
h) verificare la concordanza tra i regolamenti attuativi e lo Statuto.
16.4. Il Congresso Nazionale elegge inoltre una Commissione per la Morale Rivoluzionaria composta da tre militanti non facenti parte di organismi dirigenti nazionali.
16.5 La CMR si pronuncia unicamente sui casi disciplinari riguardanti violazioni della morale rivoluzionaria, che ogni militante è chiamato a rispettare.
16.6 Sui casi di sua competenza la CMR può, in conclusione del procedimento istruttorio, comminare sanzioni scegliendo tra tutte quelle previste dall'art. 17. I provvedimenti della CMR, assunti all'unanimità, sono definitivi e immediatamente operativi, fatta salva la possibilità per l'interessato di presentare ricorso al successivo congresso internazionale della Lit; il ricorso, in ogni caso, non sospende il provvedimento.

 

Art. 17 - I procedimenti e le sanzioni disciplinari.
17.1. In caso di mancato rispetto dello Statuto, delle norme di funzionamento del centralismo democratico o in presenza di comportamenti non conformi all'etica comunista da parte di singoli iscritti o di strutture del partito, il CC o la CCC o la CMR -ciascuno per i casi di sua competenza, sulla base di un ricorso o di loro propria iniziativa- aprono un procedimento istruttorio, dandone immediata comunicazione scritta agli interessati e a tutti i membri del CC.
17.2. Gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di conoscere i rilievi a loro mossi e di difendersi nel corso del processo istruttorio.
17.3. In conclusione del procedimento (che ha una durata massima di due mesi), il CC o la CCC o la CMR hanno titolo per comminare una sanzione disciplinare.
Ogni sanzione è definitiva, entra immediatamente in vigore ed è vincolante per gli iscritti; contro di essa non è ammesso ricorso. E' tuttavia diritto del CC, su proposta di un suo membro e con decisione a maggioranza, di riaprire qualsiasi procedimento istruttorio della CCC, acquisirne gli atti e annullare o riformare una delibera della CCC.
La riapertura del procedimento può essere votata dal CC solo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera della CCC o comunque nella prima riunione utile: oltre tale termine la delibera della CCC è da considerarsi definitiva.
17.4. Le sanzioni disciplinari di competenza diretta del CC sono:
a) quelle riguardanti membri del CC. Questi ultimi sono giudicati dal CC stesso -o dalla CMR, nei casi di sua competenza- che può attribuire alla CCC una funzione solo istruttoria del procedimento;
b) le espulsioni dal partito -tranne il caso di mancato rispetto del pagamento delle quote, essendo competenza della CCC la semplice ratifica (v. art. 3.2).
La sanzione di espulsione di iscritti può essere comminata soltanto dal CC che assume tale decisione con una maggioranza dei 2/3, in seguito all'apertura di un regolare procedimento istruttorio (che può essere affidato alla CCC); o dalla CMR, nei casi di sua competenza, che assume tale decisione all'unanimità.
La sola espulsione di un membro del CC è sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del CN;
c) lo scioglimento del Comitato Direttivo di una Sezione e l'indizione di un nuovo congresso entro 4 mesi, con l'affidamento temporaneo della Sezione a un commissario.
Lo scioglimento del CD avviene solo in casi estremi, laddove il CC ravvisi nell'operato della Sezione e del suo gruppo dirigente una grave violazione della disciplina.
17.5. Le sanzioni disciplinari di competenza della CCC sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dei diritti elettorali (attivo e passivo) e della funzione dirigente;
c) la sospensione dalla militanza.
Le sospensioni non possono avere durata superiore ai 6 mesi.
17.6. La delibera disciplinare (della CCC o del CC o della CMR) deve essere scritta, motivata e contenere la definizione del provvedimento e la sua durata temporale. Essa va immediatamente inoltrata agli interessati e al CC.
17.7. L'autosospensione dal partito o da incarichi dirigenti non è ammessa e costituisce dunque una grave violazione disciplinare. Le dimissioni di un dirigente dal proprio incarico sono presentate all'organismo di cui è membro, che le discute nella prima riunione utile: sono effettive solo se accolte (a maggioranza semplice) dall'organismo; in caso siano respinte il dirigente mantiene l'incarico e gli obblighi connessi.
17.8. Gli iscritti espulsi dal partito non possono fare domanda di riammissione prima che siano trascorsi 18 mesi.
Gli iscritti a cui siano stati sospesi i diritti elettorali e la funzione dirigente, mantengono tutti gli obblighi dei militanti. Partecipano alle riunioni della loro Sezione con diritto di parola ma senza diritto di voto. Se ricoprono incarichi dirigenti, non partecipano in nessuna forma alle riunioni degli organismi dirigenti.
Gli iscritti sospesi dalla militanza, non possono partecipare alle riunioni e iniziative del partito ma devono adempiere normalmente al pagamento delle quote.

 

Art. 18 - Il nome e i simboli del partito.
18.1. La bandiera del partito è rossa e ha al suo interno un cerchio bianco con la falce e il martello attraversati dal Quattro, simbolo della Quarta Internazionale. Nel semicerchio inferiore il simbolo reca la scritta: Progetto Comunista, nome del giornale del partito. Nel semicerchio superiore è riportato il nome del partito: Partito di Alternativa Comunista. All'esterno del cerchio è riportato il nome dell'organizzazione internazionale di cui il PdAC è sezione italiana: la Lega Internazionale dei Lavoratori (Lit-Ci). 18.2. L'inno del partito è L'Internazionale.

 

Art. 19 - La modifica dello Statuto.
Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso nazionale con voto a maggioranza qualificata costituita dai due terzi dei delegati.

 

 

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